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Approvato dall’Assemblea
Nazionale il 17 dicembre 2006
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CAPO I - Finalità ed emblema
CAPO
II - Gli iscritti
CAPO III
- I Circoli
CAPO IV - Gli organi
politici centrali e periferici
Sezione I - Il Congresso
Nazionale
Sezione II - Il Presidente
Nazionale
Sezione III - L’Assemblea
Nazionale
Sezione IV - La Direzione
Nazionale
Sezione V - L’Esecutivo
Politico Nazionale
Sezione VI - Organi Regionali
Sezione VII - Organi Provinciali
Sezione VIII - Il
Coordinamento Comunale
CAPO V - Gli Organi di
Amministrazione, di Controllo e di Disciplina
CAPO VI - L’Azione Disciplinare
CAPO VII - Ineleggibilità ed
Incompatibilità
CAPO VIII - Organizzazione giovanile
CAPO IX - Pari opportunità
CAPO X - Disposizioni finali
CAPO XI - Norme transitorie
Capo I -
FINALITÀ ED EMBLEMA
1.
Alleanza Nazionale è un
Movimento politico che ha il fine di garantire la dignità spirituale e le
aspirazioni economiche e sociali del popolo italiano, nel rispetto delle sue
tradizioni di civiltà e di unità nazionale, nella coerenza con i valori di
libertà personale e di solidarietà generale, nella costante adesione ai principi
democratici ed alle regole delle istituzioni rappresentative.
Alleanza Nazionale si
riconosce nella cultura occidentale ed europea, e sviluppa il suo impegno
politico promuovendo la pacifica convivenza di popoli, Stati, etnie, razze e
confessioni religiose.
Alleanza Nazionale crede
nella partecipazione popolare quale condizione prioritaria per l'incontro
fecondo tra competenze, interessi, culture e professionalità.
L'emblema di Alleanza
Nazionale è costituito dalla scritta bianca Alleanza Nazionale su fondo azzurro
e da una Fiamma Tricolore (verde, bianco, rosso) su base trapezoidale contenente
la sigla MSI in giallo-oro su fondo rosso.
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Capo II -
GLI ISCRITTI
2.
Possono essere iscritti ad
Alleanza Nazionale tutti coloro che – ricorrendo le condizioni previste nel
presente Statuto - si riconoscono nei principi e nelle finalità indicati
nell'art. 1.
È in ogni caso incompatibile
con l'iscrizione ad Alleanza Nazionale l'adesione ad associazioni segrete o
comunque miranti o teorizzanti il sovvertimento dell'ordine costituzionale,
nonché l'iscrizione ad altri partiti, associazioni, organizzazioni massoniche ed
organizzazioni perseguenti scopi o svolgenti attività inconciliabili con le
finalità e i programmi di Alleanza Nazionale.
3.
Tutti gli iscritti ad
Alleanza Nazionale hanno eguali diritti e doveri nei limiti statutariamente
previsti. Ciascun iscritto che abbia compiuto il diciottesimo anno di età ha
diritto di elettorato attivo e di elettorato passivo.
È garantita ad ognuno degli
iscritti la partecipazione alla vita del Movimento Alleanza Nazionale, con il
diritto di sostenere le proprie opinioni e di formulare nelle assemblee e nelle
riunioni degli organi di Alleanza Nazionale a cui partecipa proposte ed
osservazioni, al fine di concorrere alla elaborazione delle linee politiche,
degli indirizzi organizzativi e delle soluzioni operative.
4.
La domanda di iscrizione è
redatta in forma scritta e può essere proposta da chi abbia compiuto il
quattordicesimo anno di età.
E' diretta al Presidente del
Circolo il quale, entro dieci giorni, la trasmette con il proprio parere al
Presidente Provinciale.
Nella formulazione del parere
dovrà valutare quanto indicato all'art. 2 e alle lettere b), c), d) dell'art.
54.
La domanda può altresì essere
presentata alla Direzione Nazionale per via informatica o per raccomandata
postale con A.R. In tal caso la domanda viene immediatamente trasmessa a cura
del Dipartimento Organizzazione, alla Federazione competente per tutti gli
adempimenti di cui al presente articolo.
Il Presidente Provinciale,
entro quindici giorni, delibera l'accoglimento o la reiezione della domanda
proposta, dando senza indugio comunicazione scritta e motivata della decisione
all'interessato ed al Coordinatore Regionale.
Trascorsi 15 giorni dal
pervenimento al Coordinatore Regionale, la domanda si intende definitivamente
accettata salvo l'ipotesi prevista nei commi seguenti.
Se vi è contrasto tra la
decisione del Coordinatore Regionale e quella del Presidente Provinciale, e
comunque in caso di reiezione della domanda, il Coordinatore provvede, entro 15
giorni dal pervenimento della domanda, a rimettere al Presidente Nazionale la
questione per la definitiva decisione. In tal caso il Coordinatore Regionale
informa il richiedente, nonché il Presidente di Circolo e quello Provinciale, e
trasmette immediatamente al Presidente Nazionale la domanda di iscrizione con il
proprio parere e quelli del Presidente di Circolo e del Presidente Provinciale.
Il Presidente Nazionale si
pronuncia in via definitiva sulla richiesta di iscrizione entro il termine di 30
giorni, sentita, ove occorra, la Commissione Nazionale di Garanzia e dei
Probiviri.
Il richiedente l'iscrizione
ha sempre facoltà di sollecitare la decisione e svolgere osservazioni scritte in
tutte le fasi di cui ai precedenti commi.
Trascorso il termine di 60
giorni dalla presentazione della domanda senza che sia pervenuta al richiedente
comunicazione che la questione è stata rimessa alla decisione definitiva del
Presidente Nazionale, la domanda si intende accettata.
Il Presidente Provinciale
provvede alla pubblicità delle domande di iscrizione presentate e dei
provvedimenti conseguenti, dandone altresì comunicazione al Dipartimento
Nazionale Organizzazione.
L'accettazione dei nuovi
iscritti è pubblicizzata a cura del Presidente Provinciale mediante affissione
in apposito albo esposto nella sede provinciale per almeno un mese.
Tutti i termini del presente
articolo rimangono sospesi nei giorni festivi e nel mese di agosto.
5.
I diritti connessi allo
status di iscritto ad Alleanza Nazionale si acquisiscono, dopo che si sia
concluso il procedimento di cui all'art. 4.
6.
L'iscritto è tenuto al
versamento della quota di iscrizione e di rinnovo ed ha il dovere di concorrere,
conformemente alle proprie possibilità, all'autofinanziamento di Alleanza
Nazionale e delle iniziative politiche, sociali e culturali dalla stessa
promosse.
L'Esecutivo Politico
Nazionale stabilisce annualmente la quota di iscrizione e di rinnovo,
provvedendo altresì all'indicazione del contributo integrativo cui sono tenuti
gli iscritti che ricoprono incarichi elettivi.
Per questi ultimi tale
contributo è considerato parte integrante della quota di iscrizione.
Il mancato versamento della
quota di rinnovo per due anni consecutivi determina la decadenza
dell'iscrizione.
7.
È facoltà dell'Esecutivo
Politico Nazionale consentire l'adesione ad Alleanza Nazionale di associazioni e
organizzazioni estranee alla struttura della stessa ed operanti esternamente al
Movimento che, pur dichiarando di condividere le linee politiche e le finalità
di Alleanza Nazionale, intendono mantenere il proprio Statuto e la propria
autonomia organizzativa.
Il documento di adesione, che
deve essere ratificato dalla Direzione Nazionale, non può modificare in alcun
modo le norme contenute nel presente Statuto anche per quanto concerne i diritti
e i doveri degli iscritti ad Alleanza Nazionale.
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Capo III -
I CIRCOLI
8.
L'unità organica fondamentale
di Alleanza Nazionale è il Circolo.
Il Circolo può essere
Territoriale o di ambiente secondo quanto espresso nel presente capo.
Sono Circoli Territoriali
quelli che operano su un territorio definito, quale il rione, la circoscrizione,
il comune, o su un territorio più vasto la cui individuazione compete al
Presidente Provinciale e deve essere ratificata dal Coordinatore Regionale.
Sono Circoli di ambiente
quelli che - nel territorio di un comune con più di 30.000 abitanti - fanno
riferimento come distintivo elemento di aggregazione a particolari ambiti
sociali, professionali, culturali o economici.
Il Presidente Nazionale su
concorde proposta del Coordinatore Regionale e del Presidente Provinciale può
autorizzare, in deroga a quanto sopra, per speciali e comprovati motivi, la
costituzione di un Circolo di ambiente anche nei comuni con meno di 30.000
abitanti.
9.
La costituzione di un Circolo
Territoriale avviene su iniziativa del Presidente Provinciale o su richiesta di
uno o più iscritti.
Alla richiesta deve essere
allegata la domanda di iscrizione dei proponenti non ancora iscritti ad Alleanza
Nazionale.
Nel caso in cui la
costituzione del Circolo avviene su richiesta di uno o più iscritti questa è
sottoposta al Presidente Provinciale, che nel termine massimo di 30 giorni
decide sull'accoglimento della stessa.
La decisione motivata del
Presidente Provinciale è sottoposta a ratifica del Coordinatore Regionale entro
30 giorni dalla comunicazione.
Trascorsi 30 giorni dalla
presentazione della richiesta al Presidente Provinciale senza che sia
intervenuto l'accoglimento, i proponenti possono sollecitare la decisione al
Coordinatore Regionale che nei trenta giorni successivi sottopone la questione
alla decisione finale del Coordinamento Regionale.
Per la costituzione di un
Circolo Territoriale comunale sono necessari almeno venti iscritti. Nei comuni
con meno di 30.000 abitanti non è possibile la costituzione di più di un Circolo
Territoriale.
La costituzione nel
territorio comunale di un Circolo rionale o circoscrizionale è promossa dal
Presidente Provinciale su conforme parere dell'Esecutivo Provinciale per riunire
non meno di trenta iscritti residenti o domiciliati in una determinata parte del
territorio comunale, ed è deliberata dal Coordinatore Regionale.
Il Presidente Provinciale,
sentito l'Esecutivo Provinciale, designa un fiduciario nei comuni in cui non
siano costituiti Circoli Territoriali.
L'Assemblea del Circolo di
nuova costituzione è per la prima volta convocata e presieduta dal Presidente
Provinciale, o da suo delegato, entro il termine massimo di un mese dalla
ratifica e provvede, prima di ogni altra deliberazione, all'elezione del
Presidente del Circolo.
10.
Nei comuni con più di 30.000
abitanti, per iniziativa di uno o più iscritti può essere promossa la
costituzione di un Circolo di ambiente composto da almeno 20 componenti che
siano associati in un comune progetto da uno specifico interesse di carattere
sociale, culturale economico o professionale.
Deve essere allegata la
domanda di iscrizione dei proponenti non ancora iscritti ad Alleanza Nazionale.
Il progetto di Circolo di ambiente deve necessariamente prevedere l'indicazione
della sede e dell'ambito territoriale in cui lo stesso opererà, tenendo conto
che il territorio dovrà ricadere nell'ambito del comune in cui è istituito il
Circolo di ambiente.
Il progetto di costituzione
del Circolo ai sensi dei commi precedenti è sottoposto al Presidente
Provinciale, che nel termine massimo di trenta giorni dalla richiesta decide
sull'accoglimento del progetto La decisione motivata del Presidente Provinciale
è sottoposta a ratifica del Coordinatore Regionale entro 30 giorni dalla
comunicazione.
Trascorsi 30 giorni dalla
presentazione del progetto al Presidente Provinciale senza che sia intervenuta
la ratifica, i proponenti possono sollecitare la decisione al Coordinatore
Regionale che nei trenta giorni successivi sottopone la questione alla decisione
finale del Coordinamento Regionale.
Il Presidente Provinciale,
dopo la costituzione, provvede a norma del comma IX del precedente art. 9.
11.
Coloro i quali hanno avanzato
la propria domanda di iscrizione ad un Circolo di ambiente, ove si verificasse
la mancata costituzione o ratifica del Circolo, si considereranno iscritti - a
meno che non sia manifestata da parte degli stessi volontà contraria - al
Circolo Territoriale del loro luogo di residenza o del loro luogo di abituale
domicilio come dichiarato all'atto della domanda di iscrizione.
Ugualmente si procederà
qualora, per il venir meno del numero minimo degli iscritti o per altro grave e
comprovato motivo, il Circolo venga dichiarato sciolto con provvedimento del
Coordinatore Regionale su proposta del Presidente Provinciale
12.
Non è consentita la
contemporanea iscrizione a più di un Circolo sia esso Territoriale o di
ambiente.
Gli iscritti devono essere
residenti nell'ambito del Circolo Territoriale, ovvero avervi documentato
domicilio abituale per ragioni di studio o di lavoro. Per i Circoli Ambientali,
gli iscritti devono risiedere nell'ambito del comune in cui gli stessi sono
istituiti. Qualora il Circolo di ambiente sia costituito in un comune per
associare persone che lavorano in un medesimo contesto, possono iscriversi anche
persone non residenti nel comune ma che svolgono nel contesto lavorativo di cui
sopra la loro attività.
Della costituzione e
dell'eventuale scioglimento dei Circoli, come pure della elezione del relativo
Presidente o della nomina di Commissario e di ogni relativa variazione
riguardante dette cariche, il Presidente Provinciale darà immediata formale
comunicazione al Dipartimento Nazionale Organizzazione, allegando tassativamente
copia del provvedimento di ratifica da parte del Coordinatore Regionale.
Presidenti di Circolo e
Commissari in carica sono coloro che tali risultano agli atti del Dipartimento
Nazionale Organizzazione, con decorrenza dalla comunicazione dallo stesso
ricevuta.
13.
I Circoli, nel rispetto e
nell'osservanza del progetto politico di Alleanza Nazionale, dispongono di
autonomia organizzativa e di azione politica.
I compiti di rappresentanza
politica sul territorio sono di competenza del Circolo Territoriale.
I Circoli ambientali
esercitano la loro azione politica ed organizzativa esclusivamente nell'ambito
specifico del loro progetto, così come approvato e ratificato ai sensi dell'art.
10, commi 1 e 3.
Gli ambiti di esercizio
dell'autonomia dei Circoli devono essere compatibili con i principi stabiliti
dal presente Statuto, con i regolamenti e con le direttive politiche ed
organizzative impartite dagli organi centrali e periferici.
I Circoli, sia Territoriali
che di ambiente, fanno capo alla Federazione dei Circoli della Provincia, che
costituisce il punto di riferimento per il coordinamento della loro attività e
presso cui hanno sede il Presidente Provinciale e l'Esecutivo Provinciale.
14.
Organi del Circolo sono
l'Assemblea, il Presidente e il Direttivo.
L'Assemblea è composta dalla
totalità degli iscritti con diritto di elettorato, attivo e passivo, per quanti
abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
Fermo quanto disposto
dall'art. 13, l'Assemblea determina gli indirizzi dell'azione politica del
Circolo, individua gli obiettivi da perseguirsi, formula per il tramite del
Presidente proposte al Presidente Provinciale che ne riferisce all'Esecutivo
Provinciale, elegge il Presidente e approva il rendiconto della gestione
amministrativa.
Almeno tre mesi prima di ogni
turno elettorale impegna gli iscritti per la composizione delle liste e le
funzioni di rappresentante di lista.
Il Presidente rappresenta il
Circolo, convoca e presiede l'Assemblea, attua le delibere assunte dalla stessa
verificandone la compatibilità con gli indirizzi generali e organizzando di
conseguenza l'azione politica degli iscritti. Da comunicazione delle iniziative
progettate, al fine di consentirne il coordinamento, al Presidente Provinciale
cui riferisce altresì in ordine all'attività svolta.
Dà luogo all'attuazione ed
esecuzione delle direttive degli organi provinciali, regionali e nazionali.
Il Presidente nomina un
Direttivo di almeno tre iscritti al Circolo, compreso un Vice Presidente e il
Tesoriere, con la funzione di coadiuvarlo nell'attività.
Nei Circoli con più di 100
iscritti il direttivo è composto da 10 iscritti, per metà nominati dal
Presidente e per metà eletti dall'Assemblea con voto limitato a 3.
In tali Circoli è membro di
diritto del direttivo il Presidente del Circolo giovanile se regolarmente
costituito.
Al Tesoriere del Circolo è
delegata la gestione amministrativa con obbligo di riferirne al Presidente del
Circolo ed anche al Presidente Provinciale o ad un suo eventuale delegato in
sede di rendiconto e, altresì, ogni qualvolta richiesto.
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Capo IV -
GLI ORGANI POLITICI CENTRALI
E PERIFERICI
15.
L'azione politica, sociale e
culturale di Alleanza Nazionale è coordinata ed organizzata nei suoi organi
centrali e periferici.
Possono essere chiamati a far
parte degli stessi, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto,
coloro che risultino iscritti ad Alleanza Nazionale.
Sono organi centrali di
Alleanza Nazionale:
-
Il Congresso Nazionale
-
Il Presidente Nazionale
-
L'Assemblea Nazionale
-
La Direzione Nazionale
-
L'Esecutivo Politico
Nazionale
-
La Commissione Nazionale di
Garanzia e dei Probiviri
-
La Corte Centrale di
Garanzia e dei Probiviri
-
Il Segretario Nazionale
Amministrativo
-
Il Collegio Nazionale dei
Revisori dei Conti.
Sono organi periferici di
Alleanza Nazionale:
-
L'Assemblea Regionale
-
Il Coordinatore Regionale
-
Il Coordinamento Regionale
-
Il Congresso Provinciale
-
Il Presidente Provinciale
-
L'Esecutivo Provinciale
-
Il Coordinatore Comunale
-
L'Assemblea di Circolo
-
Il Presidente di Circolo
-
Il Direttivo di Circolo.
L'utilizzo del simbolo di
Alleanza Nazionale è riservato a ciascuno degli organi sopra elencati
nell'ambito e nei limiti dei compiti loro assegnati dal presente Statuto.
Possono altresì utilizzare il simbolo i gruppi Parlamentari e Consiliari di
Alleanza Nazionale o anche i singoli eletti componenti i predetti gruppi,
limitatamente alle iniziative connesse al loro mandato, previa comunicazione
alla Federazione competente per territorio, nonché i candidati nelle liste di
Alleanza Nazionale nel corso delle campagne elettorali e nel rispetto dei
programmi del movimento.
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SEZIONE I: IL CONGRESSO NAZIONALE
16.
Il Congresso Nazionale
rappresenta la generalità degli iscritti e ne esprime la volontà collettiva.
17.
Il Congresso Nazionale
discute e determina la linea politica.
Procede alla diretta elezione
del Presidente del Movimento e dei membri dell'Assemblea Nazionale secondo le
norme statutarie e regolamentari.
18.
È attribuita alla competenza
del Congresso Nazionale la potestà di riformare lo Statuto, con parziale o
totale abrogazione dello stesso, con introduzioni di nuove norme o con modifica
di quelle preesistenti.
Detta potestà è esercitata
direttamente o per delega espressamente conferita all'Assemblea Nazionale.
19.
Il Congresso è convocato in
via ordinaria ogni tre anni dall'Assemblea Nazionale per iniziativa del
Presidente Nazionale.
È facoltà del Presidente
Nazionale di richiedere all'Assemblea Nazionale la convocazione straordinaria
del Congresso per particolari esigenze di carattere politico o organizzativo.
L'Assemblea Nazionale convoca
altresì il Congresso, allorché sia presentata in tal senso mozione sottoscritta
da un terzo degli aventi diritto al voto e che risulti approvata con scrutinio
palese dalla maggioranza assoluta degli stessi.
In caso di impedimento o di
dimissioni del Presidente Nazionale, il Congresso è indetto altresì nel termine
perentorio di novanta giorni dalla nomina del reggente del Movimento, eletto
dall'Assemblea Nazionale ai sensi dell'art. 26, VIII comma.
Il regolamento congressuale è
approvato dall'Assemblea Nazionale in riunione che dovrà essere tenuta non meno
di sessanta giorni prima della data di convocazione del Congresso Nazionale.
Le modalità ed i tempi in cui
dovranno essere tenute le Assemblee dei Circoli e i Congressi Provinciali per la
elezione dei delegati al Congresso Nazionale saranno individuati, unitamente a
quant'altro non previsto dal presente Statuto, dal regolamento congressuale.
20.
Sono delegati elettivi al
Congresso Nazionale:
- I Presidenti Provinciali e
i delegati eletti nei Congressi Provinciali secondo le modalità definite dal
regolamento congressuale.
Il numero dei delegati
elettivi deve in ogni caso essere tale da rappresentare la maggioranza assoluta
degli aventi diritto a partecipare al Congresso Nazionale.
21.
Sono delegati di diritto al
Congresso Nazionale:
- Il Presidente Nazionale;
- I membri dell'Assemblea
Nazionale e, qualora non facciano parte della stessa, i componenti
dell'Esecutivo Politico Nazionale e della Direzione Nazionale, i Coordinatori
Regionali, i Parlamentari Nazionali ed Europei appartenenti ai Gruppi di
Alleanza Nazionale, i Presidenti dei Gruppi di Alleanza Nazionale alle assemblee
regionali, i Presidenti delle Giunte Regionali, i Presidenti delle Province e i
Sindaci dei comuni capoluogo di Provincia o con popolazione superiore a 40.000
abitanti se iscritti ad Alleanza Nazionale, i componenti la Consulta degli
Italiani all'estero nel numero massimo di 30, il Responsabile
dell'Organizzazione Nazionale dei Giovani di Alleanza Nazionale, i Responsabili
Regionali ed un numero massimo di 30 componenti l'organo Direttivo Nazionale
della Organizzazione Giovanile di Alleanza Nazionale
- I membri del Collegio dei
Revisori dei Conti;
- I membri della Commissione
Nazionale e della Corte Centrale di Garanzia e dei Probiviri.
22.
Ciascun partecipante al
Congresso, se iscritto ad Alleanza Nazionale, ha diritto di voto.
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SEZIONE II: IL PRESIDENTE
NAZIONALE
23.
Il Presidente Nazionale
rappresenta il Movimento e ne promuove e dirige l'azione politica e
organizzativa.
Convoca o promuove la
convocazione degli organi direttivi e consultivi centrali; ha il potere di
deferire per mancanze disciplinari ogni iscritto agli organi competenti
adottando anche, in attesa della decisione definitiva, provvedimenti immediati
con effetti sospensivi da ogni attività; nomina il Segretario Amministrativo
Nazionale, con facoltà di revocarlo in ogni tempo.
Fa parte di diritto di tutti
gli organi centrali del Movimento e - d'intesa con i Presidenti dei gruppi della
Camera, del Senato e del Parlamento Europeo - dispone la convocazione congiunta
dei gruppi stessi, presiedendone i lavori.
Costituisce i Dipartimenti,
gli Uffici, le Consulte e ne organizza l'attività, definendone le competenze e
le aree di azione e nominandone i responsabili. Sentito l'Esecutivo Nazionale,
determina le direttive per la Stampa del Movimento e ne nomina i dirigenti.
Quando ricorrono fondati motivi delibera, previo parere dell'Esecutivo
Nazionale, lo scioglimento di un Esecutivo Provinciale e la nomina di un
Commissario straordinario per la temporanea reggenza della Federazione
Provinciale dei Circoli sino alla convocazione del Congresso Provinciale.
Inoltre, quando ricorrono fondati motivi delibera, previo parere dell'Esecutivo
Nazionale, lo scioglimento di un Coordinamento Regionale e la nomina di un
Commissario straordinario per la temporanea reggenza sino alla convocazione
dell'Assemblea Regionale ai sensi dell'art. 37, comma 6.
Nomina la Consulta degli
italiani all'estero anche tra persone non iscritte ad Alleanza Nazionale.
24.
Ciascun delegato al Congresso
Nazionale ha diritto di avanzare la propria candidatura a Presidente del
Movimento, a condizione che la stessa sia sostenuta da almeno il 10% dei
delegati al Congresso Nazionale.
25.
Il Presidente è eletto dal
Congresso con votazione a scrutinio segreto.
Risulta eletto chi ottiene la
maggioranza assoluta dei voti dei partecipanti alla votazione.
Qualora nella prima votazione
nessun candidato ottenga la maggioranza, si procede ad una votazione di
ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Risulta eletto quello dei due
che riporta il maggior numero dei voti.
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SEZIONE III: L'ASSEMBLEA NAZIONALE
26.
L'Assemblea Nazionale
determina le linee dell'azione politica del Movimento e ne elabora gli
orientamenti programmatici in base alle determinazioni del Congresso Nazionale.
Approva i bilanci consuntivi
e preventivi del Movimento, sulla base della relazione annuale che le è
sottoposta dal Segretario Nazionale Amministrativo.
Procede alle modifiche
statutarie sulla base specifica delle deleghe e degli indirizzi conferiti dal
Congresso Nazionale.
Procede altresì alle
modifiche statutarie che si rendessero eventualmente necessarie per
l'adeguamento dello Statuto a seguito della modifica o dell'entrata in vigore di
nuove norme di legge.
L'Assemblea Nazionale elegge
al suo interno un ufficio di presidenza composto da otto membri e dal
Coordinatore.
Questi, d'intesa con il
Presidente del Movimento, convoca l'Assemblea Nazionale e ne dirige i lavori.
L'Assemblea Nazionale elegge
i membri del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e della Commissione
Nazionale di Garanzia e dei Probiviri e della Corte Centrale di Garanzia e dei
Probiviri.
L'Assemblea Nazionale, in
caso di dimissioni del Presidente Nazionale o di suo non temporaneo impedimento,
è convocata senza indugio e procede alla nomina di un reggente, che provvede ai
sensi del IV comma dell'art. 19
Chiunque risulti assente a
tre consecutive riunioni dell'Assemblea Nazionale senza gravi e comprovati
motivi di giustificazione decade dalla carica.
27.
Ai lavori dell'Assemblea
Nazionale, qualora non ne facciano parte, partecipano senza diritto di voto i
Parlamentari Nazionali ed Europei, i Deputati o i Consiglieri e gli Assessori
Regionali, i componenti dell'Esecutivo Politico, della Direzione Nazionale, i
Coordinatori Regionali, i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e i
componenti la Commissione Nazionale e la Corte Centrale di Garanzia e dei
Probiviri, nonché i dirigenti nazionali dell'organizzazione giovanile eletti
all'ultimo Congresso Nazionale dell'organizzazione stessa.
28.
L'Assemblea Nazionale è
composta da 500 membri, di cui 450 eletti tra i delegati al Congresso Nazionale
in conformità ai modi previsti dall'apposito regolamento.
I 50 membri dell'Assemblea
Nazionale non eletti dal Congresso che completano il plenum di 500 membri, sono
indicati dal Presidente del Movimento, prescelti - per ragione di personale
qualità e di specifiche competenze professionali - anche tra soggetti non
iscritti al Movimento.
La loro nomina è soggetta a
ratifica da parte dell'Assemblea Nazionale.
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SEZIONE IV: LA DIREZIONE NAZIONALE
29.
La Direzione Nazionale è
composta da un massimo di cento componenti.
È designata dal Presidente
Nazionale e ratificata dall'Assemblea Nazionale.
Il Presidente può designare
un Coordinatore della Direzione Nazionale tra i suoi componenti.
Sono membri di diritto il
Presidente dell'Assemblea Nazionale, i Presidenti dei Gruppi Parlamentari alla
Camera, al Senato e al Parlamento Europeo, il Coordinatore del Dipartimento
Nazionale Organizzazione e il Segretario Amministrativo Nazionale, il Presidente
del Collegio dei Revisori dei Conti, i Presidenti della Commissione Nazionale e
della Corte Centrale di Garanzia e dei Probiviri, il Responsabile
dell'Organizzazione Giovanile e il Direttore del quotidiano del Movimento.
Ai lavori della Direzione
Nazionale, qualora non ne siano già componenti, partecipano senza diritto di
voto i Coordinatori Regionali e i Presidenti dei Gruppi alle Assemblee
Regionali.
Chiunque risulti assente a
tre consecutive riunioni della Direzione Nazionale senza gravi e comprovati
motivi di giustificazione, decade dalla carica.
30.
La Direzione Nazionale è
convocata, almeno una volta ogni quadrimestre, ad iniziativa del Presidente
Nazionale.
È convocata altresì quando ne
sia fatta richiesta al Presidente Nazionale dalla maggioranza dei suoi
componenti.
La Direzione Nazionale
delibera in materia di attività politica ed organizzativa, stabilisce gli
orientamenti in relazione all'attività dei gruppi Parlamentari della Camera, del
Senato e del Parlamento Europeo.
Determina i programmi
elettorali e approva le liste e le candidature, senza possibilità di delega ad
altro organo, per l'elezione del Senato e della Camera dei Deputati. Approva,
inoltre, i programmi, le liste e i candidati per l'elezione dei Consigli
Regionali, dei Consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano e del
Parlamento Europeo.
31.
La Direzione Nazionale
procede alla ratifica della nomina del Segretario Amministrativo Nazionale.
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SEZIONE V: L'ESECUTIVO
POLITICO NAZIONALE
32.
L'Esecutivo Politico
Nazionale è costituito dal Presidente, che vi chiama a farne parte fino a
venticinque membri, con il compito di coadiuvarlo nelle sue funzioni.
Nell'ambito del detto
Esecutivo, il Presidente Nazionale può attribuire ai singoli componenti
specifiche competenze, tra cui quella di Coordinatore dell'Esecutivo stesso,
nonché deleghe comprese quella di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
L'Esecutivo esamina
periodicamente il rendiconto finanziario, compreso quello della Stampa del
Movimento.
Partecipano di diritto
all'Esecutivo Politico Nazionale il Coordinatore dell'Assemblea Nazionale, i
Presidenti dei gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, del Senato e del
Parlamento Europeo, il Segretario Amministrativo Nazionale, il Responsabile
Nazionale dell'Organizzazione Giovanile, il Capo Segreteria Politica, il
Portavoce, il Direttore dell'organo ufficiale di stampa, e il Responsabile
Nazionale delle Pari Opportunità.
Possono altresì essere
invitati a partecipare ai lavori dell'Esecutivo Politico Nazionale i Presidenti
di Consiglio o di Giunta Regionale iscritti ad Alleanza Nazionale.
33.
Il Presidente procede alla
designazione dei membri della Direzione Nazionale la cui nomina è ratificata
dall'Assemblea Nazionale.
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SEZIONE VI: ORGANI REGIONALI
34.
L'Assemblea Regionale, sulla
base degli indirizzi generali di Alleanza Nazionale, discute e definisce le
linee dell'azione politica e le relative modalità di attuazione nell'ambito del
territorio della Regione ed ha facoltà di formulare proposte agli organi
centrali, nonché di stabilire gli orientamenti politici ed amministrativi alle
rappresentanze elettive di Alleanza Nazionale negli enti
locali della Regione.
Elegge, integrata ai sensi
dell'art. 36, il Coordinatore Regionale e i membri elettivi del Coordinamento
Regionale.
35.
Fanno parte dell'Assemblea
Regionale, purché iscritti nell'ambito della Regione:
- Il Coordinatore Regionale
- I componenti del
Coordinamento Regionale eletti ai sensi dell'art. 34, comma 2;
- I Presidenti Provinciali;
- I Parlamentari Nazionali ed
Europei, i Consiglieri o Deputati e Assessori Regionali;
- I componenti dell'Assemblea
Nazionale, dell'Esecutivo Politico e della Direzione Nazionale;
- I Presidenti delle Regioni
e delle Province, i Sindaci dei comuni delle città capoluogo o superiori a 15
mila abitanti e i Presidenti delle Circoscrizioni di decentramento comunale
limitatamente alle città indicate all'art. 46.
- I consiglieri e gli
assessori provinciali;
- I consiglieri e gli
assessori comunali dei comuni capoluogo di Provincia;
- I capigruppo consiliari dei
comuni con più di 30 mila abitanti;
- Il responsabile regionale,
il responsabile provinciale e i dirigenti nazionali dell'organizzazione
giovanile eletti o nominati nell'ultimo Congresso Nazionale o comunque in carica
da almeno tre mesi, salvo diversa disposizione dei regolamenti congressuali ai
fini della partecipazione di cui all'art. 36.
I Parlamentari Nazionali ed
Europei partecipano altresì, senza diritto di voto, alle assemblee delle regioni
incluse nella circoscrizione in cui sono stati eletti.
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36.
Ai fini della elezione del
Coordinatore e dei membri elettivi del Coordinamento Regionale, il Presidente
Nazionale convoca, entro 60 giorni dallo svolgimento dei Congressi Provinciali
di cui all'art. 42, l'Assemblea Regionale di cui all'art. 35.
In tale occasione l'Assemblea
Regionale è integrata da un numero di delegati eletti nei Congressi Provinciali
pari al numero dei componenti l'Assemblea Regionale ai sensi dell'art. 35,
considerato che nessuno può essere computato quale componente di diritto a più
titoli.
Il numero così stabilito dei
delegati da eleggere in ciascuna regione è ripartito tra le federazioni della
regione sulla base dei voti ottenuti da Alleanza Nazionale alle ultime elezioni
per la Camera dei Deputati.
37.
Il Coordinatore Regionale è
eletto dall'Assemblea Regionale con votazione a scrutinio segreto.
Risulta eletto chi ottiene
almeno la metà più uno dei voti validi dei partecipanti alla votazione.
Qualora nella prima votazione
nessun candidato risulti eletto, si procede ad una votazione di ballottaggio tra
i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Risulta eletto quello dei due
che riporta il maggior numero dei voti.
Ciascun iscritto nell'ambito
della Regione ha diritto di avanzare la propria candidatura a Coordinatore
Regionale, a condizione che la stessa sia sostenuta da almeno il 20% degli
aventi diritto a partecipare all'Assemblea Regionale ai sensi dell'art. 36.
In caso di impedimento o di
dimissioni del Coordinatore Regionale o di scioglimento del Coordinamento
Regionale ai sensi dell'art. 23, il Presidente Nazionale convoca entro 60 giorni
i Congressi Provinciali, ed entro i successivi 60 giorni convoca l'Assemblea
Regionale integrata dai delegati provinciali per l'elezione del Coordinatore
Regionale e dei membri elettivi del Coordinamento Regionale.
I Congressi Provinciali
convocati ai sensi del comma precedente dovranno procedere, qualora siano
trascorsi almeno due anni dall'ultimo Congresso Provinciale, anche all'elezione
del Presidente Provinciale e dei componenti l'Esecutivo Provinciale di cui
all'art. 42.
Qualora sia trascorso un
tempo inferiore a due anni dallo svolgimento dei Congressi Provinciali il
Coordinatore Regionale e i membri del Coordinamento saranno eletti
dall'Assemblea Regionale convocata entro 60 giorni dal Presidente Nazionale,
integrata dagli stessi delegati all'Assemblea Regionale eletti nei Congressi
Provinciali ancora iscritti al Movimento.
Il Coordinatore Regionale
promuove, coordina e controlla l'attività delle Federazioni dei Circoli della
Provincia al fine di mantenere l'unità di indirizzo politico del Movimento.
Riferisce all'Esecutivo Politico Nazionale sull'attività del Movimento
nell'ambito della Regione. Designa il Segretario Amministrativo Regionale tra i
membri del Coordinamento Regionale.
Il Coordinatore Regionale su
proposta del Presidente Provinciale ratifica la costituzione dei nuovi Circoli.
Per gravi e comprovati motivi - d'ordine politico e organizzativo - dei quali
riferisce al Dipartimento Organizzazione Nazionale, ha facoltà di disporre su
proposta del Presidente Provinciale lo scioglimento dei Circoli Territoriali o
di ambiente.
38.
Il Coordinamento Regionale è
composto:
- da 8 componenti eletti
dall'Assemblea Regionale, salvo che per Campania, Lazio, Lombardia, Puglia e
Sicilia in cui l'Assemblea Regionale elegge 10 componenti. Tali componenti sono
eletti con attribuzione proporzionale alla lista collegata a ogni candidato a
Coordinatore Regionale che abbia ottenuto almeno il 10 %.
- da 7 componenti nominati
dal Coordinatore Regionale, salvo che per Campania, Lazio, Lombardia, Puglia e
Sicilia in cui il Coordinatore Regionale nomina 10 componenti.
Sono componenti di diritto
del Coordinamento Regionale i Presidenti Provinciali della Regione, il
Presidente del gruppo dell'Assemblea Regionale, nonché i componenti l'Esecutivo
Politico Nazionale iscritti nella regione, il Responsabile Regionale
dell'Organizzazione Giovanile e il Responsabile Regionale per le Pari
Opportunità.
Ai lavori del Coordinamento
possono essere invitati i Deputati e i Senatori, i Consiglieri o Deputati
Regionali, i Parlamentari Europei iscritti nel territorio della Regione.
Inoltre, in ragione degli
argomenti all'ordine del giorno, i responsabili regionali delle consulte
nazionali.
In caso di reggenza di cui al
quarto comma dell'art. 23, il Coordinamento Regionale sarà composto dai soli
componenti di diritto.
39.
Il Coordinamento Regionale
approva i bilanci preventivi e i Conti consuntivi redatti ed illustrati dal
Segretario Amministrativo Regionale, collabora con il Coordinatore Regionale
nell'attuazione degli indirizzi generali dell'azione politica, formula proposte
per programmi di intervento che richiedano l'azione integrata dei Circoli.
Il Coordinamento Regionale
determina i programmi elettorali e approva le liste e le candidature per
l'elezione dei Consigli Provinciali e comunali del capoluogo. Propone inoltre
alla Direzione Nazionale i candidati per le elezioni regionali, nazionali ed
europee.
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SEZIONE VII: ORGANI PROVINCIALI
40.
II Congresso Provinciale
rappresenta la generalità degli iscritti ai Circoli Territoriali e di ambiente
di ogni singola Provincia.
II Congresso Provinciale è
convocato di norma ogni tre anni contestualmente all'indizione del Congresso
Nazionale secondo le norme del relativo regolamento.
Può essere altresì indetto
dal Presidente Nazionale, ove ricorrano gravi e comprovati motivi, sentiti il
Coordinatore del Dipartimento Nazionale Organizzazione e il Coordinatore
Regionale.
41.
Nel Congresso Provinciale
hanno diritto di elettorato attivo e passivo tutti gli iscritti di cui all'art.
3.
I componenti dell'Assemblea
Nazionale e della Direzione Nazionale possono partecipare senza diritto di voto,
qualora non ne facciano parte ad altro titolo, a tutti i Congressi Provinciali.
42.
Il Congresso Provinciale
discute e determina le direttive dell'azione politica di Alleanza Nazionale nel
territorio, procede alla elezione del Presidente e dei membri elettivi
dell'Esecutivo Provinciale, dei delegati all'Assemblea Regionale per l'elezione
del Coordinatore e del Coordinamento Regionale e dei Delegati al Congresso
Nazionale secondo le norme statutarie e regolamentari.
Elegge la Commissione
Provinciale di Garanzia dei Probiviri.
L'Esecutivo Provinciale è
composto da 15 componenti oltre il Presidente Provinciale, salvo quanto espresso
al successivo art. 46.
7 membri sono nominati dal
Presidente Provinciale e 8 membri sono eletti dal Congresso Provinciale con
attribuzione proporzionale alla lista collegata al candidato alla presidenza.
Ciascun iscritto alla
Federazione può presentare la propria candidatura alla carica di Presidente
Provinciale, purché la stessa sia supportata da un numero di firme pari al 20%
degli aventi diritto. Le firme necessarie non potranno comunque essere superiori
a 2.000 per le Federazioni con un numero di iscritti oltre i 10.000, ovvero non
superiore ad altro limite fissato dal regolamento congressuale per le
Federazioni fino a 10.000 iscritti.
Per partecipare al riparto
dei componenti dell'Esecutivo Provinciale, la lista collegata al candidato
Presidente deve avere conseguito almeno il 10% dei voti congressuali.
43.
Il Presidente Provinciale
rappresenta Alleanza Nazionale nel territorio di ogni provincia.
Il Presidente Provinciale,
coadiuvato dall'Esecutivo Provinciale, ha funzione di indirizzo politico
dell'attività dei Circoli e ne dirige e coordina l'attività sul piano
organizzativo e di iniziativa.
Per gravi e comprovati
motivi, sentito l'Esecutivo, può proporre al Coordinatore Regionale lo
scioglimento di un Circolo e/o la nomina di un Commissario Straordinario in
sostituzione del Presidente. In tale ultimo caso lo stesso, entro 3 mesi, darà
luogo alla convocazione dell'Assemblea degli iscritti per il rinnovo delle
cariche.
44.
Il Presidente Provinciale
provvede, nel rispetto dello Statuto e delle direttive degli organi regionali e
nazionali, a impartire le disposizioni necessarie per la organizzazione e per il
funzionamento delle attività di Alleanza Nazionale nel territorio della
Provincia.
Il Presidente Provinciale
svolge tutte le funzioni che gli sono assegnate in forza del presente Statuto e
vigila sul regolare svolgimento dell'attività dei Circoli e sulla sussistenza
dei requisiti previsti dagli art. 9, 10 e 12, assumendo all'occorrenza le
necessarie iniziative di adeguamento.
45.
Il Presidente Provinciale
presiede l'Esecutivo Provinciale, che coadiuva il Presidente in tutte le sue
funzioni. Tra i componenti l'Esecutivo sono designati obbligatoriamente i
responsabili dei settori organizzazione, enti locali, amministrazione e pari
opportunità, nonché il responsabile della Consulta etico-religiosa. Il
Presidente Provinciale dell'organizzazione giovanile è componente
di diritto dell'Esecutivo.
Ai componenti l'Esecutivo
Provinciale sono affidate dal Presidente Provinciale competenze in sintonia con
i Dipartimenti Nazionali esistenti, nonché funzioni di coordinamento dei Circoli
di ambiente in relazione alle tematiche di aggregazione dei Circoli stessi.
L'Esecutivo Provinciale
predispone e sottopone alla ratifica del Coordinamento Regionale le liste dei
candidati alle elezioni provinciali e comunali del capoluogo della Federazione;
stabilisce, in armonia con le indicazioni del Coordinamento Regionale, le
direttive per i rappresentanti del Movimento negli enti locali; compila i
bilanci preventivo e consuntivo della gestione amministrativa che devono essere
firmati dal Presidente Provinciale o dal Commissario straordinario e trasmessi
al Segretario Nazionale Amministrativo entro il 31 gennaio di ogni anno;
sottopone almeno ogni 6 mesi la gestione medesima al controllo della Commissione
Provinciale di
Garanzia e dei Probiviri.
L'Esecutivo è convocato dal
Presidente Provinciale o dal Commissario straordinario almeno una volta ogni 15
giorni. Di ogni seduta deve essere redatto il verbale.
46.
Nelle Federazioni dei Circoli
delle province di Roma, Milano, Napoli, Catania, Torino, Bari e Palermo il
numero dei membri dell'Esecutivo Provinciale è elevato a 20, di cui 10 nominati
dal Presidente Provinciale e 10 eletti dal Congresso secondo quanto disposto dal
precedente art. 42.
47.
Nelle Federazioni dei Circoli
delle province di Roma, Milano, Napoli, Catania, Torino, Bari e Palermo, nonché
nei Capoluoghi di Regione che ne facciano richiesta alla Direzione Nazionale è
istituita la Consulta provinciale della quale fanno parte oltre ai componenti
l'Esecutivo Provinciale, i Presidenti di tutti i Circoli della Provincia, i
Dirigenti Nazionali, nonché - se iscritti ad Alleanza Nazionale - i Sindaci
eletti nei comuni con più di 15 mila abitanti, i Consiglieri Regionali e
Provinciali, gli Assessori Regionali e Provinciali, gli Assessori dei comuni
capoluogo di Provincia, i Parlamentari Nazionali ed Europei.
La Consulta Provinciale si
riunisce almeno una volta all'anno per definire, in conformità con le direttive
nazionali e regionali, gli orientamenti per le rappresentanze elettive nel
territorio della Provincia e le linee di azione politica e organizzativa
nell'ambito del territorio provinciale.
48.
La Federazione dei Circoli
della Provincia è costituita ed opera nell'ambito territoriale provinciale o, in
via eccezionale e su deliberazione dell'Esecutivo Politico Nazionale, in una
parte di esso.
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SEZIONE VIII: IL COORDINAMENTO
COMUNALE
49.
Nei comuni dove esistono più
Circoli, il Coordinatore Comunale è il Presidente del Circolo Territoriale. Nei
comuni con più di 30.000 abitanti, se esistono più Circoli Territoriali il
Presidente Provinciale, su conforme parere dell'Esecutivo Provinciale, nomina un
Coordinatore Comunale, anche tra i Presidenti di Circolo, con compito di
razionalizzare ed integrare l'attività dei singoli Circoli. Ciascun iscritto può
essere incaricato dal Presidente Provinciale a coadiuvarlo nelle sue funzioni
relative al coordinamento dei Circoli di un gruppo di comuni limitrofi,
individuati dall'Esecutivo Provinciale.
Il Coordinatore Comunale
riunisce quando lo ritiene opportuno - e di norma mensilmente - i Presidenti dei
Circoli e tiene aggiornato l'elenco generale degli iscritti nel comune. Assieme
ai Presidenti di Circolo è responsabile nei confronti dell'Esecutivo Provinciale
della presenza dei rappresentanti di lista in ciascuna delle sezioni elettorali
istituite nel suo territorio.
Riferisce al Presidente
Provinciale in ordine alle iniziative comuni dei Circoli ed ai rapporti con le
altre forze politiche.
In occasione delle elezioni
comunali e circoscrizionali convoca i Presidenti dei Circoli e i relativi
Direttivi di Circolo nel numero minimo previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 14,
per predisporre e proporre all'Esecutivo Provinciale le liste e le candidature
dei candidati.
Può chiedere di essere
informato dai Presidenti di Circolo sulla situazione amministrativa dei Circoli
stessi.
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Capo V -
GLI ORGANI
DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO E DI DISCIPLINA
Sezione I - Il Dipartimento
Amministrativo
Sezione II - Il Segretario
Amministrativo Nazionale
Sezione III - Il Collegio
Nazionale dei Revisori dei Conti
Sezione IV - Gli Organi
Disciplinari
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SEZIONE I: IL DIPARTIMENTO
AMMINISTRATIVO
50.
La gestione amministrativa di
Alleanza Nazionale è assicurata dal Segretario Amministrativo Nazionale e, a
livello periferico, dai Segretari Amministrativi Regionali e Provinciali che si
attengono alle procedure previste da apposito regolamento predisposto ed
approvato dalla Direzione Nazionale.
Il regolamento amministrativo
viene di volta in volta sottoposto ad eventuale revisione all'atto del rinnovo
della Direzione Nazionale e contiene la previsione e le modalità di composizione
degli uffici ausiliari del Segretario Amministrativo Nazionale e dei Segretari
Amministrativi Regionali e Provinciali.
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SEZIONE II: IL
SEGRETARIO AMMINISTRATIVO NAZIONALE
51.
II Segretario Amministrativo
Nazionale è direttamente nominato dal Presidente Nazionale ai sensi degli art.
23 e 31 del presente Statuto.
Il Segretario Amministrativo
Nazionale sovrintende alla gestione amministrativa del Movimento in tutte le sue
articolazioni centrali e periferiche. Provvede alla riscossione dei contributi
previsti dalla normativa vigente.
Può proporre al Presidente
Nazionale la nomina di una Commissione Centrale per la Amministrazione e il
Finanziamento del Movimento che lo coadiuva nei suoi compiti ed è da lui
presieduta.
Predispone il bilancio
preventivo sulla base delle indicazioni ricevute dal Presidente Nazionale,
redige il bilancio consuntivo corredato da propria relazione da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea Nazionale, collabora con il Collegio Nazionale
dei Revisori dei Conti, presenta periodicamente un rendiconto della gestione
alla Direzione Nazionale e all'Esecutivo Nazionale dà conto del proprio operato
al Presidente Nazionale ogni qualvolta ne sia richiesto.
Il Segretario Amministrativo
Nazionale può, sia in via continuativa che per particolari specifiche
operazioni, avvalersi della collaborazione di coadiutori e consulenti rendendosi
responsabile dell'operato degli stessi.
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SEZIONE III:
IL COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI
52.
Il Collegio Nazionale dei
Revisori dei Conti è composto da cinque membri, di cui due supplenti, eletti
dall'Assemblea Nazionale tra gli appartenenti al Movimento che risultino
iscritti al Registro dei Revisori Contabili istituito a norma del D.L.vo 27
gennaio 1992, n. 88.
Il Collegio resta in carica
sino al suo rinnovo, che deve avvenire nella prima riunione dell'Assemblea
Nazionale eletta dal Congresso Nazionale.
Il Collegio esamina la
gestione amministrativa, controlla i bilanci preventivi e consuntivi, predispone
proprie relazioni che sottopone all'Assemblea Nazionale in sede di approvazione
dei medesimi.
Il Collegio Nazionale dei
Revisori dei Conti, di propria iniziativa o su richiesta del Presidente
Nazionale e del Segretario Amministrativo Nazionale, può promuovere e curare
l'attuazione della certificazione del bilancio consuntivo del Movimento da parte
di Società di revisione autorizzata a norma del D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 88.
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SEZIONE IV: GLI ORGANI
DISCIPLINARI
53.
Sono Organi disciplinari di
Alleanza Nazionale:
- La Commissione Centrale di
Garanzia e dei Probiviri;
- Le Commissioni Provinciali
di Garanzia e dei Probiviri;
- La Corte Centrale di
Garanzia e dei Probiviri.
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Capo VI
L'AZIONE DISCIPLINARE
54.
Si procede disciplinarmente a
carico dell'iscritto:
a) che non osservi i doveri
sanciti dallo Statuto o dai regolamenti
b) che tenga una condotta in
contrasto con i principi dell'onore, della dignità e
del decoro personale;
c) che si sia reso indegno di
appartenere al Movimento per gravi comportamenti
antinazionali;
d) che sia stato condannato
con sentenza definitiva per reati infamanti.
55.
L'azione disciplinare è
promossa dal Presidente Nazionale o dal Presidente Provinciale mediante
deferimento alla Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri, alla quale è
trasmessa contemporaneamente relazione sui fatti e motivi che la determinano.
Del deferimento con la
contestazione degli addebiti specifici deve essere fatta comunicazione con
lettera raccomandata, nel termine di 20 giorni, all'interessato, che ha facoltà
di produrre scritti e documenti a sua difesa entro i 20 giorni successivi alla
ricezione della comunicazione e di chiedere di essere ascoltato di persona. La
Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri adotta le sue decisioni nel
termine di quattro mesi dal giorno della ricezione del deferimento.
I componenti dell'Assemblea
Nazionale, del Parlamento Nazionale e del Parlamento Europeo possono essere
deferiti soltanto dal Presidente Nazionale che ha facoltà di adottare, in attesa
di ratifica di cui al successivo comma e della decisione definitiva,
provvedimenti cautelari immediati con effetti sospensivi da ogni attività
politica e di divieto di frequentare le sedi del Movimento.
Nei casi di cui al precedente
comma il deferimento è comunicato all'Assemblea Nazionale nella prima riunione
successiva al deferimento stesso.
Se vi è richiesta di almeno
il 10% dei componenti dell'Assemblea, si procede alla ratifica con votazione
palese immediatamente successiva alla esposizione dell'addebito da parte del
Presidente Nazionale o di un suo delegato. Il Coordinatore dell'Assemblea può
tuttavia consentire un intervento a favore e uno contro.
Decorso inutilmente tale
termine o difettando la notifica nel termine stesso, il provvedimento
disciplinare si estingue.
56.
Gli organi legittimati al
deferimento ai sensi del precedente articolo possono disporre provvedimenti
cautelari immediati compresa la sospensione provvisoria da ogni attività
politica, che comporta anche il divieto di frequentare le sedi del Movimento
fino alla conclusione del procedimento disciplinare.
Il Presidente della
Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri ha facoltà di revocare la
sospensione cautelativa sia su ricorso del deferito da presentare nel termine di
30 giorni dalla ricezione della comunicazione del deferimento, sia per propria
autonoma e motivata iniziativa.
57.
Le sanzioni disciplinari sono
le seguenti:
a) censura;
b) sospensione a tempo
determinato fino ad un anno;
c) sospensione a tempo
indeterminato;
d) espulsione.
Le sanzioni di cui alle
lettere a), b), c) sono inflitte per mancanze disciplinari che non escludono il
ravvedimento.
Il Presidente della
Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri, avuta notizia del deferimento,
affida l'istruzione del procedimento disciplinare alla Commissione Provinciale
di Garanzia e dei Probiviri competente per territorio.
Il Presidente della
Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri può, per gravi e comprovati
motivi, avocare alla Commissione Centrale ovvero a uno o più componenti della
stessa l'istruttoria di competenza della Commissione Provinciale di Garanzia e
dei Probiviri.
Il Presidente della
Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri, esaurita l'istruttoria, nomina
il relatore per la trattazione del procedimento.
Ove l'iscritto sia sottoposto
a procedimento penale per reato infamante la Commissione Centrale di Garanzia e
dei Probiviri, nelle more della decisione definitiva in sede giudiziaria, deve
adottare la sospensione provvisoria a tempo indeterminato.
La Commissione Centrale di
Garanzia e dei Probiviri è eletta dall'Assemblea Nazionale su proposta del
Presidente Nazionale ed è composta da un Presidente e da quattordici membri tra
i quali il Presidente nomina il Vice Presidente.
Tutti i membri della
Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri devono possedere una
particolare competenza tecnico-professionale.
Le decisioni della
Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri sono adottate a maggioranza dei
presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. La Commissione può
deliberare solo con la presenza di almeno otto dei suoi componenti, tra i quali
il Presidente o il Vice Presidente.
58.
La Commissione Provinciale di
Garanzia e dei Probiviri eletta dal Congresso Provinciale e composta da un
Presidente e da 4 membri, i quali non possono ricoprire alcuna altra carica.
Essa ha il compito di
procedere agli atti istruttori (audizione del deferito, assunzione di testimoni,
acquisizione di documenti, ecc.) espletando l'incarico nel termine di 45 giorni,
e di rimettere alla Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri gli atti
comprendenti anche il parere circa il provvedimento da adottare nel procedimento
disciplinare.
59.
Nei casi di urgenza o
necessità, il Presidente della Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri
ha la facoltà di adottare provvisoriamente a carico di iscritti deferiti le
sanzioni disciplinari previste dall'art. 57 con obbligo di riferire senza
indugio alla Commissione Centrale per il compimento della istruttoria e la
definitiva decisione.
60.
Il Presidente è tenuto a
comunicare immediatamente con lettera raccomandata r.r. le decisioni della
Commissione Centrale e della Corte Centrale di Garanzia al deferito, al
Presidente Nazionale e al Presidente Provinciale che provvede alla immediata
pubblicazione ed alla esecuzione del provvedimento.
Le decisioni della
Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri sono comunicate agli
interessati dal Presidente.
61.
Avverso la decisione della
Commissione Centrale di garanzia possono proporre ricorso il deferito ed il
Presidente Nazionale nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del
provvedimento.
62.
Sui ricorsi avverso la
decisione di primo grado decide entro novanta giorni la Corte Centrale di
Garanzia costituita da un Presidente e da quattro membri scelti tra insigni
personalità con particolari competenze giuridiche.
63.
I componenti della
Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri sono inamovibili e rimangono in
carica tre anni. Sono rieleggibili e decadono per deliberazione dell'Assemblea
Nazionale su segnalazione del Presidente della Commissione stessa, dopo tre
assenze non giustificate da seri e documentati motivi.
64.
Il Presidente della
Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri procede alla sostituzione dei
componenti della Commissione Provinciale di Garanzia e dei Probiviri che per
qualunque ragione vengano a mancare.
La sostituzione può essere
pronunciata anche in caso di temporaneo allontanamento o di temporanea
prolungata inattività del componente senza giustificato motivo.
65.
La Commissione Centrale di
Garanzia e dei Probiviri delibera sulla istanza di riammissione al Movimento
degli iscritti espulsi o sospesi a tempo indeterminato previo parere motivato
del Presidente Nazionale.
66.
L'iscritto ad Alleanza
Nazionale nell'impegnarsi a rispettare, senza alcuna riserva, le norme del
presente Statuto, accetta, quale clausola compromissoria, la giurisdizione
domestica degli organi interni del Movimento nei modi e nei termini indicati
negli articoli precedenti. Ogni controversia tra gli iscritti per questioni
relative alla vita associativa o tra essi e il Movimento è devoluta in via
esclusiva alla Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri che agirà e
deciderà come arbitro irrituale nelle forme e nei modi previsti dal presente
Statuto.
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Capo VII -
INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ
67.
Sono eleggibili negli organi
di Alleanza Nazionale tutti gli iscritti che abbiano compiuto il diciottesimo
anno di età.
68.
La carica di Presidente
Nazionale del Movimento è incompatibile con quella di Presidente dei Gruppi
Parlamentari di Alleanza Nazionale e di Coordinatore dell'Assemblea Nazionale.
69.
Nessuno può essere
contemporaneamente membro del Collegio Nazionale di Garanzia e dei Probiviri e
di una Commissione Provinciale di Garanzia e dei Probiviri.
I membri della Commissione
Centrale di Garanzia e dei Probiviri non possono ricoprire alcuna altra carica
nell'ambito del Movimento.
70.
I membri del Collegio
Nazionale dei Revisori dei Conti non possono far parte dell'Assemblea Nazionale.
71.
La carica di Coordinatore
Regionale è incompatibile con quella di Presidente Provinciale.
I Coordinatori Regionali e i
Presidenti Provinciali non possono rivestire la carica di Presidente di Circolo.
72.
Salvo espressa deroga
dell'Esecutivo Politico Nazionale nessuno può rivestire più di una carica
elettiva. L'incompatibilità non opera per gli incarichi di Consigliere Comunale
nei comuni con meno di 15.000 abitanti.
73.
II candidato che sia stato
proclamato eletto per più di una carica deve optare per l'una o per l'altra
contestualmente all'accettazione della carica stessa e comunque entro quindici
giorni dalla nomina.
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Capo VIII -
ORGANIZZAZIONE GIOVANILE
74.
L'Organizzazione Giovanile
unitaria di Alleanza Nazionale è Azione Giovani.
75.
Lo Statuto
dell'Organizzazione Giovanile e ogni sua modifica è sottoposto all'approvazione
dell'Assemblea Nazionale di Alleanza Nazionale e costituisce parte integrante
del presente Statuto.
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Capo IX -
PARI OPPORTUNITÀ
76.
A partire dal III Congresso
Nazionale del Partito in tutti gli organi elettivi previsti dal presente statuto
si dovrà garantire che ciascun sesso sia rappresentato in misura non inferiore
al 25%.
A partire dal III Congresso
Nazionale del Partito il Responsabile Nazionale, i Responsabili Regionali e i
Responsabili Provinciali del Dipartimento Pari Opportunità sono eletti secondo
apposito regolamento proposto dall'Esecutivo Politico Nazionale e approvato
dall'Assemblea Nazionale.
In attesa dello svolgimento
del III Congresso Nazionale:
- il Responsabile del
Dipartimento Pari Opportunità è nominato dal Presidente Nazionale del Partito;
- I Responsabili Regionali
del Dipartimento Pari Opportunità sono nominati dai Coordinatori Regionali del
Partito d'intesa con il Responsabile Nazionale del Dipartimento Pari
Opportunità;
- I Responsabili Provinciali
del Dipartimento Pari Opportunità sono nominati dai Presidenti Provinciali del
Partito d'intesa con il Responsabile Nazionale del Dipartimento Pari
Opportunità.
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Capo X -
Disposizioni finali
77.
La Direzione Nazionale è
competente ad adottare, su proposta dell'Esecutivo Politico Nazionale, i
regolamenti di attuazione del presente Statuto compresi i regolamenti
congressuali diversi da quelli di cui all'art. 19.
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Capo XI -
NORME TRANSITORIE
78.
Coloro i quali, alla data di
approvazione delle presenti modifiche statutarie, si trovino nello status di
iscritti di Circoli di ambiente istituiti in comuni con numero di abitanti
inferiore a 30 mila, saranno, a cura dei Presidenti Provinciali eletti dai
Congressi Provinciali ed entro il termine massimo di 90 giorni dalla
celebrazione degli stessi Congressi, inseriti nei Circoli Territoriali del loro
luogo di residenza o del loro luogo di abituale domicilio come dichiarato
all'atto della domanda di ammissione.
A richiesta della maggioranza
degli iscritti di ogni Circolo di ambiente di cui sopra, e d'intesa con il
Presidente Provinciale, potrà permanere all'interno dei Circoli Territoriali un
nucleo ambientale, individuato ai soli fini di consentire agli iscritti la
coltivazione dello specifico interesse di carattere sociale, culturale economico
o professionale che aveva originariamente dato vita al Circolo di ambiente. Il
Presidente del Circolo di ambiente di cui sopra partecipa di diritto al
direttivo del Circolo di nuova nomina in rappresentanza del nucleo ambientale.
79.
Il presente Statuto approvato
dall'Assemblea Nazionale del 17 dicembre 2006, ai sensi della delega
congressuale, entrerà in vigore il 1° gennaio 2007.
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